Artículo 2. Duración.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
HIPPO HOUSE
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Nome.
Con il nome di “ASOCIACIÓN HIPPO HOUSE”, si costituisce un’associazione sotto la protezione della Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il Diritto di Associazione, e delle norme complementari, con personalità giuridica e piena capacità di agire, senza scopo di lucro.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si applica la suddetta Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, e le disposizioni di sviluppo complementari.
Articolo 2. Durata.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 3. Obiettivi.
Lo scopo generale dell’Associazione è quello di migliorare la qualità della vita delle persone affette da ipoglicemia (abbassamento del livello di glucosio nel sangue) e delle loro famiglie, offrendo tutto il sostegno necessario e fornendo loro gli strumenti adeguati per conoscere a fondo, prevenire, diagnosticare, convivere e affrontare nelle migliori condizioni possibili questa patologia e le sue conseguenze, e in particolare
a) Promuovere l’assistenza, l’educazione e l’informazione dei malati e delle loro famiglie per quanto riguarda gli aspetti medici e sociali, in particolare per quanto riguarda la promozione e la proporzione dell’assistenza da parte di medici e personale sanitario specializzato.
b) Promuovere e creare servizi di informazione, formazione, assistenza tecnica e gestione specializzata, con particolare attenzione a:
- Promuovere lo studio delle malattie rare che causano ipoglicemie ricorrenti nel campo della ricerca sperimentale e clinica e il loro trattamento, fornendo la collaborazione necessaria inducendo la diagnosi precoce dei miasmi per evitare i danni derivanti da diagnosi errate o tardive, nonché la protocollizzazione negli ospedali per la loro individuazione.
- Incoraggiare la creazione di strutture ospedaliere ed extraospedaliere adeguate per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare che causano ipoglicemie ricorrenti, nonché la formazione specifica del personale sanitario.
c) Promuovere la ricerca di elementi che migliorino la gestione quotidiana dell’ipoglicemia.
d) Contribuire al sostegno emotivo, psicologico e fisico delle persone colpite.
e) fungere da strumento e rappresentare le persone colpite e le loro famiglie presso le Amministrazioni pubbliche e altri agenti sociali, al fine di difendere i loro interessi e risolvere i problemi che li riguardano.
Articolo 4. Attività.
Per raggiungere questi obiettivi, verranno svolte le seguenti attività:
- Realizzazione di eventi di ogni tipo e campagne di informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ipoglicemia, le sue conseguenze e le malattie rare che la causano.
- Organizzare sessioni di formazione, workshop, corsi, cicli specifici di conferenze, assemblee, seminari e forum di discussione il cui contenuto rientra negli obiettivi dichiarati.
- Organizzare congressi, fiere, eventi culturali di ogni tipo e altre attività simili per raggiungere gli obiettivi sopra descritti.
- Stabilire in ambito nazionale, europeo e internazionale, accordi e convenzioni di collaborazione con aziende, organizzazioni no-profit, amministrazioni pubbliche, enti privati, organizzazioni sociali, accademiche e culturali che, impegnandosi a perseguire gli obiettivi dichiarati, ne permettano il migliore raggiungimento.
- Creare contenuti audiovisivi che migliorino la comprensione dell’ipoglicemia e delle malattie che la causano, nonché sviluppare, curare, produrre, pubblicare, commercializzare e distribuire prodotti audiovisivi di interesse per le malattie che causano l’ipoglicemia, soprattutto quelle di origine non diabetica.
- Promuovere azioni per realizzare studi sull’incidenza e la prevalenza delle malattie rare che causano ipoglicemie ricorrenti, nonché per promuovere la partecipazione e l’integrazione delle persone affette da malattie rare che causano ipoglicemie ricorrenti in tutti i settori della società.
- Fornire, appaltare, subappaltare, elaborare, sviluppare, controllare ed eseguire tutti i tipi di programmi informatici, di comunicazione, di consulenza e di integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che interessano le malattie che causano ipoglicemia.
- Progettare, organizzare, sviluppare e promuovere conferenze e attività di interesse per i bambini e gli adolescenti che vivono con l’ipoglicemia e le loro famiglie, in particolare quelle di origine non diabetica.
- Commercializzare e distribuire avvisi medici e articoli simili.
- Promuovere la costituzione di Federazioni Provinciali o Confederazioni Autonome, ove necessario, nonché la creazione di Fondazioni il cui scopo sociale coincida con quello dell’Associazione.
- Promuovere lo sviluppo di programmi di ricerca medica nel settore.
- Promuovere la creazione e lo sviluppo di dispositivi per il controllo della glicemia.
- Aprire delegazioni in qualsiasi parte del mondo in cui sia necessario sviluppare adeguatamente qualsiasi programma o progetto.
- Qualsiasi altra attività lecita che possa favorire il raggiungimento degli scopi sopra citati.
Articolo 5. Sede legale.
L’Associazione ha sede legale in Calle Rosari 18, CP 08711, ÒDENA (Barcellona) e l’ambito territoriale in cui svolgerà principalmente le sue attività è l’intera Spagna, oltre che a livello internazionale.
CAPITOLO II - ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 6. Natura e composizione.
L’Assemblea generale è il supremo organo di governo dell’Associazione ed è composta da tutti i membri.
Articolo 7. Riunioni.
Le riunioni dell’Assemblea generale sono ordinarie e straordinarie e possono essere faccia a faccia o virtuali. Le riunioni ordinarie si terranno una volta all’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio finanziario; le riunioni straordinarie si terranno quando le circostanze lo renderanno opportuno, a giudizio del Presidente, quando il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno o quando sarà proposto per iscritto da un decimo dei soci.
Articolo 8. Bandi di concorso.
Le Assemblee generali devono essere convocate per iscritto, per posta o per e-mail, indicando il luogo, la data e l’ora della riunione e l’ordine del giorno con l’indicazione specifica degli affari da trattare.
Tra l’avviso di convocazione e la data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione devono trascorrere almeno quindici giorni e possono essere indicate anche la data e l’ora della riunione, se del caso.
Articolo 9. Adozione di accordi.
Le Assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente un terzo dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati quando i voti affermativi superano i voti negativi; i voti nulli, le schede bianche e le astensioni non vengono conteggiati a tal fine.
La maggioranza qualificata delle persone presenti o rappresentate, che si ottiene quando i voti affermativi superano la metà di questi, è necessaria per:
a) lo scioglimento dell’entità
b) Modifica dello Statuto, compreso il cambio della sede legale.
c) La cessione o l’alienazione di attività fisse.
d) Remunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione.
Articolo 10. Poteri.
I poteri dell’Assemblea generale sono
a) Approvare la gestione del Consiglio di amministrazione.
b) esaminare e approvare il bilancio annuale.
c) eleggere i membri del Consiglio di amministrazione.
d) fissare le quote associative ordinarie e straordinarie
e) Approvare lo scioglimento dell’Associazione.
f) Modificare lo Statuto, compreso il cambio di sede sociale.
g) disporre o alienare il patrimonio.
h) Approvare, se del caso, la remunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione.
i) Qualsiasi altro potere non attribuito ad un altro organo sociale.
CAPITOLO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 11. Composizione.
L’Associazione sarà gestita e rappresentata da un Consiglio Direttivo composto necessariamente da un Presidente e da un Segretario.
Possono far parte del Consiglio Direttivo anche il Vicepresidente, il Tesoriere e altri membri stabiliti.
Tutte le cariche che compongono il Consiglio direttivo sono a titolo gratuito.
Sono nominati e revocati dall’Assemblea generale e il loro mandato è di 5 anni.
Articolo 12. Riunioni.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza stabilita dal suo Presidente e su iniziativa o richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso si costituisce quando è presente la metà più uno dei suoi membri e, per essere valide, le sue decisioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Articolo 13. Poteri.
I poteri del Consiglio di amministrazione si estendono, in generale, a tutti gli atti attinenti agli scopi dell’Associazione, a condizione che, in base ai presenti Statuti, non richiedano l’autorizzazione espressa dell’Assemblea generale.
I poteri particolari del Consiglio di amministrazione sono
a) dirigere le attività sociali ed effettuare la gestione economica e amministrativa dell’Associazione, concordando l’esecuzione dei contratti e degli atti appropriati.
b) Eseguire le delibere dell’Assemblea Generale.
c) formulare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale i bilanci e i rendiconti annuali
d) Decidere l’ammissione di nuovi membri.
e) Nominare delegati per una specifica attività dell’Associazione.
f) qualsiasi altro potere che non rientri nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale dei soci.
Articolo 14. Presidente.
Il Presidente ha i seguenti poteri: rappresentare legalmente l’Associazione di fronte a qualsiasi tipo di ente pubblico o privato; convocare, presiedere e chiudere le sessioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, nonché dirigere le deliberazioni di entrambi; ordinare i pagamenti e autorizzare con la propria firma i documenti, i verbali e la corrispondenza; adottare qualsiasi provvedimento urgente che il buon funzionamento dell’Associazione richieda o che nello sviluppo delle sue attività risulti necessario o conveniente, senza che ciò pregiudichi la possibilità di riferire successivamente al Consiglio Direttivo.
Articolo 15. Vicepresidente.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo, dovuta a malattia o a qualsiasi altra causa, e ha gli stessi poteri.
Articolo 16. Segretario.
Il Segretario è responsabile della gestione del lavoro puramente amministrativo dell’Associazione, rilascia le certificazioni, tiene i libri dell’Associazione legalmente istituiti e il fascicolo dei soci, ed è il custode della documentazione dell’ente, assicurando l’invio delle comunicazioni relative alla nomina dei Consigli Direttivi e degli altri accordi sociali registrabili ai corrispondenti Registri, nonché l’adempimento degli obblighi documentali nei termini legalmente corrispondenti.
Articolo 17. Tesoriere.
Il Tesoriere raccoglie e custodisce i fondi dell’Associazione ed esegue gli ordini di pagamento emessi dal Presidente.
Articolo 18. Membri.
I Soci hanno gli obblighi inerenti alla loro posizione di membri del Consiglio di amministrazione, nonché quelli derivanti dalle deleghe o dalle commissioni di lavoro loro affidate dal Consiglio stesso.
Articolo 19. Regime dei congedi e delle sostituzioni.
I soci possono dimettersi per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio di amministrazione e per inadempienza degli obblighi loro affidati.
I posti vacanti per questi motivi saranno occupati provvisoriamente dagli altri membri fino all’elezione definitiva da parte dell’Assemblea generale appositamente convocata.
Possono anche dimettersi per scadenza del mandato. In questo caso, continueranno a ricoprire la carica fino all’accettazione dei loro sostituti.
CAPITOLO IV - PARTNER
Articolo 20. Requisiti.
L’adesione all’Associazione è aperta a tutte le persone con capacità di agire che abbiano interesse allo sviluppo degli obiettivi dell’Associazione.
Chiunque desideri diventare membro dell’Associazione deve fare esplicita richiesta di adesione compilando il modulo di richiesta di adesione e inviandolo per posta o per e-mail all’indirizzo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può emettere una relazione favorevole o sfavorevole sulla domanda di adesione.
Articolo 21. Classi.
All’interno dell’Associazione vi sono le seguenti classi di soci:
a) Promotori o fondatori, che sono coloro che partecipano all’atto di costituzione dell’Associazione.
b) Soci effettivi, coloro che aderiscono dopo la costituzione dell’Associazione.
c) Soci onorari, coloro che, per il loro prestigio o per aver dato un contributo rilevante alla dignità e allo sviluppo dell’Associazione, sono degni di tale distinzione. La nomina dei soci onorari spetta al Consiglio di amministrazione.
Articolo 22. Scarico.
I soci cessano di essere tali per uno dei seguenti motivi:
a) Per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio di amministrazione.
b) Per inadempimento degli obblighi finanziari, se non viene versata la quota associativa regolare.
c) Per espulsione decisa dal Consiglio direttivo in caso di grave e reiterata violazione dei doveri previsti dal presente Statuto e degli accordi validamente adottati dall’Assemblea generale e dal Consiglio direttivo.
Articolo 23. Diritti.
I soci fondatori e i soci effettivi hanno i seguenti diritti:
a) Partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.
b) godere di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione può ottenere.
c) Partecipare alle Assemblee con voce e voto.
d) Essere elettori ed eleggibili alle cariche direttive.
e) Ricevere informazioni sugli accordi adottati dagli organi dell’Associazione.
f) Formulare suggerimenti ai membri del Consiglio Direttivo per una migliore realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 24. Compiti.
I soci fondatori e i soci effettivi hanno i seguenti obblighi:
a) Rispettare il presente Statuto e gli accordi validi delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione.
b) Pagare le quote stabilite.
c) Partecipare alle Assemblee e agli altri eventi organizzati.
d) adempiere, se del caso, agli obblighi inerenti alla carica ricoperta.
Articolo 25. Diritti e doveri dei soci onorari.
I soci onorari hanno gli stessi obblighi dei soci fondatori e dei soci effettivi, ad eccezione di quelli previsti ai punti b) e d) dell’articolo precedente. Allo stesso modo, avranno gli stessi diritti, ad eccezione di quelli contenuti nelle sezioni c) e d) dell’articolo 23, e potranno partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 26. Risorse finanziarie.
Le risorse finanziarie previste per lo sviluppo degli scopi e delle attività dell’Associazione sono le seguenti:
a) Le quote associative, ordinarie o straordinarie.
b) Sovvenzioni, lasciti o eredità che l’Associazione può legalmente ricevere dai soci o da terzi.
c) ogni altra risorsa lecita.
Articolo 27. Beni.
L’Associazione, al momento della costituzione, non ha beni.
Articolo 28. Durata dell'esercizio.
L’esercizio finanziario dell’associazione è annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO VI - SCIOGLIMENTO
Artículo 29. Disolución.
L’Associazione sarà sciolta volontariamente quando ciò sarà deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria, convocata a tal fine, in conformità alle disposizioni dell’articolo 9 dei presenti Statuti.
Articolo 30. Liquidazione e utilizzo del residuo.
In caso di scioglimento, verrà nominato un comitato di liquidazione. Una volta estinti i debiti, l’eventuale eccedenza di liquidità sarà utilizzata per scopi che non pregiudichino la natura non lucrativa dell’Associazione.
A Madrid, 22 aprile 2024